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venerdì 14 marzo 2014

BENEFICI PER IL REIMPIEGO DI LAVORATORI LICENZIATI

PREMESSA



Con il Decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal Decreto n. 390 del 3 giugno 2013) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha introdotto un beneficio, anche in considerazione della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici previsti dagli articoli 8 e 25 della medesima legge, in caso di assunzione.





1.  La disciplina del beneficio



Nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 6 agosto 2013 è stato pubblicato l’avviso concernente l’adozione dei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.



Con i citati decreti è stata prevista – nel limite complessivo di 20.000.000 di euro - la concessione di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.



Alla presente circolare è allegato il testo risultante dal combinato disposto dei due decreti (allegato n. 1).



Per quanto riguarda la disciplina dell’incentivo, si rinvia al testo allegato alla presente circolare. Si forniscono al riguardo le seguenti precisazioni. (Il beneficio di cui al comma 1 è quantificato in € 190,00 mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e in € 190,00 mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro.)



Ai fini dell’applicazione del beneficio, si precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, co. 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (novellato dall’articolo 1, comma  40, della legge 92/2012 e successive modifiche e integrazioni; circa la suddetta equiparazione – ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela del lavoratore – si veda il messaggio 20830/2012).



I decreti si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013.



Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato  di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto.



Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato - effettuata nel 2013  - di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratoriiscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta  “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva l'articolo  4, comma 1, del decreto legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. In osservanza dell’art. 4, co. 12, lett. a), legge 92/2012, il beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione  a tempo indeterminato del lavoratore; si evidenzia che il diritto di precedenza non è applicabile alle trasformazioni intervenute a decorrere dal 28 giugno 2013, ai sensi dell’ articolo 10, co. 1, lett. c ter), del d.l.vo. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, co. 1 lett. d), del dl 76/2013 (cfr. circolare 131/2013, nota 1).



Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se – alla data della seconda o successiva assunzione – non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento (es.: Tizio è licenziato il 01.05.2012; Alfa assume Tizio a tempo determinato dal 01.02.2013 al 31.03.2013; se Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01.05.2013 per tre mesi, può spettare il beneficio per entrambi i rapporti; se invece Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01.06.2013, il beneficio può spettare solo per il primo rapporto).



Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi.



In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.



In considerazione della circostanza che il beneficio – come  indicato nel preambolo del decreto – è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali – in passato - era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.



Ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



I benefici sono subordinati anche all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012.



Il decreto subordina i benefici al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).



I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà (cfr. art. 1, par. 1, lett. h), reg. (CE) 1998/2006; circa la nozione di impresa in difficoltà cfr. art. 1, par. 7, reg. (CE) 800/2008).





 Precisazioni circa la durata e misura del beneficio.



In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte.



In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi.



In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori  iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta  “piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione (es.: Alfa assume a tempo determinato per 6 mesi dal 01.08.2012 al 31.01.2013 Tizio, iscritto nelle liste della “piccola mobilità”; il 01.02.2013 il rapporto è trasformato a tempo indeterminato: ad Alfa può spettare il bonus per 12 mesi a decorrere dal 01.02.2013).



Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto; si applica il criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali mesi  di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato (es.: assunzione a tempo determinato dal 15 febbraio al 14 aprile: [6,33x14] + 190 + [6,33x14]; assunzione dal 15 al 20 febbraio: 6,33 x 6).



Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di giorni lavorati. Le modalità di denuncia dell’incentivo spettante per gli operai agricoli a tempo determinato, sono illustrate nel paragrafo 2.3



In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.



Nelle ipotesi di aumento  della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno - il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time - il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente  il bonus (es.: Tizio è assunto dal 01.02.2013 al 30.04.2013 con orario pieno; a decorrere dal 01.03.2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed € 95 per aprile).



 Precisazioni riguardanti  l’apprendistato.



Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.



Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, d.l.vo 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque  iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo  4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236  e successive modifiche ed integrazioni, si precisa quanto segue.



A prescindere dalla circostanza  se – a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità  – tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato,– d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare 150/2013 - si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4, citato.



Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.





2.   Indicazioni operative.



2.1 Domanda di ammissione ai benefici



Per accedere ai benefici è necessario inoltrare all’Inps specifica istanza; la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.



La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del  Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito internet www.inps.it.



Per le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, la domanda di ammissione potrà essere presentata accedendo, esclusivamente, al Cassetto previdenziale Aziende e non anche tramite Cassetto previdenziale Aziende agricole.



In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza.



Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare i sistemi informativi centrali dell’Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini indicati.



Dell’avvenuta definizione verrà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito internet dell’Istituto; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione, con l’indicazione – in caso di accoglimento dell’istanza - dell’importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile; per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la  quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.2.



In caso di insufficienza delle risorse,  l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.



Al fine di agevolare la conoscenza dei presupposti cui il decreto subordina gli incentivi, si allega il fac-simile del modulo telematico LICE (allegato n. 2).



I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.



2.2  Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens



Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “4N” che, a decorrere dal 01.01.2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 ”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali, contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “LICE”.



I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:


- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “LICE” avente il significato di “bonus per assunzione lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:



- con il codice “L432” avente il significato di “conguaglio bonus lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013” e con il codice “L433” avente il significato di “arretrati conguaglio bonus lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013”;


Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:


- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M302” avente il significato di “Restituzione bonus lavoratori licenziati DD n.264 del 19.04.2013 ;
- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.



Per i lavoratori non più in forza i datori di lavoro, potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione  individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per i lavoratori in forza e cioè:

-        all’interno dell’elemento <TipoIncentivo>  il valore “LICE”;

-        nell’elemento <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);

-        nell’elemento <ImportoArrIncentivo> l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.



Per tali lavoratori - non essendo più in forza - non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all’azienda.



I datori di lavoro che sono stati autorizzati al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).



Le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 dovranno attenersi, per la fruizione del beneficio, alle istruzioni operative descritte nel presente paragrafo.



2.3  Datori di lavoro agricoli

        

Le seguenti istruzioni operative saranno disponibili con la denuncia  DMAG relativa al primo trimestre 2014.

Allo scopo di poter usufruire del beneficio, il datore di lavoro - per un dato mese - dovrà, per il lavoratore agevolato per il quale sia stata approvata la propedeutica richiesta,   obbligatoriamente  indicare:



  • nelle denunce principali ( P ) o sostitutive ( S ), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese,:
    • per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
    • nel campo CODAGIO, il valore A1:
    • nel campo della retribuzione, l'importo dell' incentivo spettante



  • nelle denunce di variazione ( V ), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con competenza 2013:
    • per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
    • nel campo CODAGIO, il valore A1:
    • nel campo della retribuzione, l'importo dell' incentivo spettante.



Si evidenzia che l’incentivo spettante - il cui importo complessivo e la quota di ripartizione mensile per  gli OTI verranno  comunicati nel caso di accoglimento dell’istanza -  per gli OTD dovrà essere, a cura del datore di lavoro, calcolato con le modalità già  descritte in precedenza ( par.1” Precisazioni circa la durata e misura del beneficio”)  .



La  denuncia Dmag contenente l' agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della richiesta datoriale dell' incentivo.



La modalità di validazione sarà la medesima di quella utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare Inps n. 46/2011) e pertanto l' eventuale scarto della denuncia sarà motivato con l' opportuno messaggio d' errore.





3.   Istruzioni contabili.



Per la rilevazione contabile dell’incentivo ai datori di lavoro per il reimpiego di lavoratori licenziati, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013, posto a carico dello Stato ed evidenziato nelle denunce con i codici “L432” e “L433”, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive, il nuovo conto:



GAW32137 – Incentivo ai datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumono a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nel dodici mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.



Gli importi dei benefici eventualmente restituiti dai datori di lavoro, poiché indebitamente conguagliati ed evidenziati nel flusso UniEmens con il codice “M302”, dovranno essere imputati al conto GAW24137, anch’esso di nuova istituzione.



Il conto GAW32137 sopra citato dovrà essere utilizzato, altresì, per l’imputazione contabile del beneficio in questione spettante ai datori di lavoro agricoli.



I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.



Nell’allegato n. 3 si riportano le variazioni al piano dei conti.





Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3


fonte: INPS

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