PREMESSA
 Con il Decreto direttoriale n. 264 del 
19 aprile 2013 (modificato dal Decreto n. 390 del 3 giugno 2013) il 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha introdotto un 
beneficio, anche in considerazione della mancata proroga delle 
disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui 
all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dei lavoratori 
oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e
 dei connessi benefici previsti dagli articoli 8 e 25 della medesima 
legge, in caso di assunzione.
Con il Decreto direttoriale n. 264 del 
19 aprile 2013 (modificato dal Decreto n. 390 del 3 giugno 2013) il 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha introdotto un 
beneficio, anche in considerazione della mancata proroga delle 
disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui 
all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dei lavoratori 
oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e
 dei connessi benefici previsti dagli articoli 8 e 25 della medesima 
legge, in caso di assunzione.
1.  La disciplina del beneficio
Nella  Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 183 del 6 agosto 2013 è stato pubblicato l’avviso
 concernente l’adozione dei decreti direttoriali del Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3
 giugno 2013.
Con i citati decreti è stata prevista – 
nel limite complessivo di 20.000.000 di euro - la concessione di un 
beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 
hanno assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti 
l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno 
di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a 
riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Alla presente circolare è allegato il testo risultante dal combinato disposto dei due decreti (allegato n. 1).
Per quanto riguarda la disciplina 
dell’incentivo, si rinvia al testo allegato alla presente circolare. Si 
forniscono al riguardo le seguenti precisazioni. (Il beneficio di cui al comma 1 è quantificato in € 190,00 mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e in € 190,00 mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro.)
Ai fini dell’applicazione del beneficio,
 si precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo 
oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato 
l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al 
preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi 
dell’articolo 7, co. 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (novellato 
dall’articolo 1, comma  40, della legge 92/2012 e successive modifiche e
 integrazioni; circa la suddetta equiparazione – ai fini 
dell’applicazione degli istituti di tutela del lavoratore – si veda il 
messaggio 20830/2012).
I decreti si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013.
Il beneficio può essere riconosciuto 
anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato  di un 
rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto.
Il beneficio può altresì essere 
riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato -
 effettuata nel 2013  - di un rapporto instaurato prima del 2013 con 
lavoratoriiscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta  “piccola
 mobilità”, secondo quanto prevedeva l'articolo  4, comma 1, del decreto
 legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni; 
l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto
 di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. In 
osservanza dell’art. 4, co. 12, lett. a), legge 92/2012, il 
beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di 
precedenza all’assunzione  a tempo indeterminato del lavoratore; si 
evidenzia che il diritto di precedenza non è applicabile alle 
trasformazioni intervenute a decorrere dal 28 giugno 2013, ai sensi 
dell’ articolo 10, co. 1, lett. c ter), del d.l.vo. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, co. 1 lett. d), del dl 76/2013 (cfr. circolare 131/2013, nota 1).
Dopo una prima assunzione a termine, il 
lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di 
un’altra assunzione agevolata, se – alla data della seconda o successiva assunzione – non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento
 (es.: Tizio è licenziato il 01.05.2012; Alfa assume Tizio a tempo 
determinato dal 01.02.2013 al 31.03.2013; se Beta – o lo stesso Alfa – 
assume Tizio il 01.05.2013 per tre mesi, può spettare il beneficio per 
entrambi i rapporti; se invece Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il
 01.06.2013, il beneficio può spettare solo per il primo rapporto).
Con riferimento ai rapporti a tempo 
determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per rapporti di 
durata inferiore a sei mesi.
In caso di assunzione e trasformazione a
 tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per
 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che
 il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore
 a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o 
indiretti dell’incentivo.
In considerazione della circostanza che 
il beneficio – come  indicato nel preambolo del decreto – è finalizzato a
 promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali – in passato - 
era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia
 comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa 
statale o regionale.
Ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 
1176, della legge 296/2006, il beneficio è subordinato alle condizioni 
di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul 
lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali 
nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove 
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di 
lavoro  e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale.
I benefici sono subordinati anche 
all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 
15, della legge 92/2012.
Il decreto subordina i benefici al 
rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15
 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del 
trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).
I benefici sono altresì subordinati alla
 circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà 
(cfr. art. 1, par. 1, lett. h), reg. (CE) 1998/2006; circa la nozione di impresa in difficoltà cfr. art. 1, par. 7, reg. (CE) 800/2008).
 Precisazioni circa la durata e misura del beneficio.
In caso di rapporto a tempo determinato 
di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata 
proporzionalmente ridotte.
In caso di proroga e trasformazione a 
tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi 
del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo 
massimo rispettivamente di sei e dodici mesi.
In caso di proroga e trasformazione a 
tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con 
lavoratori  iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta  
“piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere 
rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione (es.: 
Alfa assume a tempo determinato per 6 mesi dal 01.08.2012 al 31.01.2013 
Tizio, iscritto nelle liste della “piccola mobilità”; il 01.02.2013 il 
rapporto è trasformato a tempo indeterminato: ad Alfa può spettare il 
bonus per 12 mesi a decorrere dal 01.02.2013).
Per rapporti di durata inferiore al mese
 di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto; si applica il 
criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un 
trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di 
lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di
 lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali 
mesi  di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si 
riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto
 agevolato (es.: assunzione a tempo determinato dal 15 febbraio al 14 
aprile: [6,33x14] + 190 + [6,33x14]; assunzione dal 15 al 20 febbraio: 
6,33 x 6).
Per i rapporti di lavoro a tempo 
determinato degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio mensile 
dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate 
nel mese di riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio 
per ogni singolo mese si dovrà moltiplicare l’importo convenzionale di €
 6,33 per il numero di giorni lavorati. Le modalità di denuncia 
dell’incentivo spettante per gli operai agricoli a tempo determinato, 
sono illustrate nel paragrafo 2.3
In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.
Nelle ipotesi di aumento  della 
percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo 
parziale e successiva trasformazione a tempo pieno - il bonus mensile 
rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento 
dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura 
originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso 
alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in 
relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di 
diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di assunzione a 
tempo pieno e successiva trasformazione in part time - il datore di 
lavoro è tenuto a ridurre
 proporzionalmente  il bonus (es.: Tizio è assunto dal 01.02.2013 al 
30.04.2013 con orario pieno; a decorrere dal 01.03.2013 il rapporto è 
trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, €
 95 per marzo ed € 95 per aprile).
 Precisazioni riguardanti  l’apprendistato.
Il beneficio previsto dal decreto non è 
applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi si applica un 
regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni 
dell’ordinamento.
Per quanto concerne i rapporti di 
apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, d.l.vo 167/2011, 
con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo 
oggettivo e comunque  iscritti nelle liste di mobilità ai sensi 
dell'articolo  4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236  e 
successive modifiche ed integrazioni, si precisa quanto segue.
A prescindere dalla circostanza  se – a 
seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta 
piccola mobilità  – tali rapporti possano essere qualificati come 
apprendistato,– d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale 
scioglimento della riserva formulata con la circolare 150/2013 - si 
chiarisce che non è 
possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge
 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4, citato.
Pertanto, poiché il beneficio previsto 
dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le 
conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la 
cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è 
possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio 
spetta per 12 mesi.
2.   Indicazioni operative.
2.1 Domanda di ammissione ai benefici
Per accedere ai benefici è necessario 
inoltrare all’Inps specifica istanza; la domanda va presentata, a pena 
di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente
 circolare.
La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE”,
 disponibile all’interno del  Cassetto previdenziale Aziende ovvero 
all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito 
internet www.inps.it.
Per le cooperative e loro consorzi di 
trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli
 rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 
giugno 1984, n. 240, la domanda di ammissione potrà essere presentata 
accedendo, esclusivamente, al Cassetto previdenziale Aziende e non anche tramite Cassetto previdenziale Aziende agricole.
In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza.
Trascorsi 30 giorni dalla data di 
pubblicazione della presente circolare i sistemi informativi centrali 
dell’Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini 
indicati.
Dell’avvenuta definizione verrà dato 
avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito 
internet dell’Istituto; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica
 comunicazione, con l’indicazione – in caso di accoglimento dell’istanza
 - dell’importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione 
mensile; per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai 
agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al 
numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la  quota 
di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG, secondo le 
indicazioni fornite nel paragrafo 2.2.
In caso di insufficienza delle risorse, 
 l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla 
data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.
Al fine di agevolare la conoscenza dei 
presupposti cui il decreto subordina gli incentivi, si allega il 
fac-simile del modulo telematico LICE (allegato n. 2).
I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.
2.2  Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
Le posizioni contributive relative ai 
datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dal 
codice di autorizzazione “4N” che, a decorrere dal 01.01.2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso
 al bonus previsto dai decreti direttoriali del ministero del lavoro n. 
264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 ”; il codice 
autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi 
centrali, contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo
 di istanza “LICE”.
I datori di lavoro autorizzati, per 
esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a 
conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “LICE” avente il significato di “bonus per assunzione lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
I dati sopra esposti nell’UniEmens 
saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” 
ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L432” avente il significato di “conguaglio bonus lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013” e con il codice “L433” avente il significato di “arretrati conguaglio bonus lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013”;
Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M302” avente il significato di “Restituzione bonus lavoratori licenziati DD n.264 del 19.04.2013 ;
- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.
Per i lavoratori non più in forza
 i datori di lavoro, potranno fruire del beneficio valorizzando nella 
sezione  individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi
 previsti per i lavoratori in forza e cioè:
-        all’interno dell’elemento <TipoIncentivo>  il valore “LICE”;
-        nell’elemento <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);
-        nell’elemento <ImportoArrIncentivo> l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
Per tali lavoratori - non essendo più in
 forza - non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il
 calendario giornaliero.
Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all’azienda.
I datori di lavoro che sono stati 
autorizzati al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai 
fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della 
procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Le cooperative e loro consorzi di 
trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli
 rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 
giugno 1984, n. 240 dovranno attenersi, per la fruizione del beneficio, 
alle istruzioni operative descritte nel presente paragrafo.
2.3  Datori di lavoro agricoli
Le seguenti istruzioni operative saranno disponibili con la denuncia  DMAG relativa al primo trimestre 2014.
Allo scopo di poter usufruire del 
beneficio, il datore di lavoro - per un dato mese - dovrà, per il 
lavoratore agevolato per il quale sia stata approvata la propedeutica 
richiesta,   obbligatoriamente  indicare:
- nelle denunce principali ( P ) o sostitutive ( S ), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese,:
- per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
- nel campo CODAGIO, il valore A1:
- nel campo della retribuzione, l'importo dell' incentivo spettante
 
- nelle denunce di variazione ( V ), qualora
 il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione 
del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con 
competenza 2013:
- per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
- nel campo CODAGIO, il valore A1:
- nel campo della retribuzione, l'importo dell' incentivo spettante.
 
Si evidenzia che l’incentivo spettante -
 il cui importo complessivo e la quota di ripartizione mensile per  gli 
OTI verranno  comunicati nel caso di accoglimento dell’istanza -  per 
gli OTD dovrà essere, a cura del datore di lavoro, calcolato con le 
modalità già  descritte in precedenza ( par.1” Precisazioni circa la 
durata e misura del beneficio”)  .
La  denuncia Dmag contenente l' 
agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione 
telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella 
denuncia stessa e quelli della richiesta datoriale dell' incentivo.
La modalità di validazione sarà la 
medesima di quella utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare Inps n.
 46/2011) e pertanto l' eventuale scarto della denuncia sarà motivato 
con l' opportuno messaggio d' errore.
3.   Istruzioni contabili.
Per la rilevazione contabile 
dell’incentivo ai datori di lavoro per il reimpiego di lavoratori 
licenziati, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e
 delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno
 2013, posto a carico dello Stato ed evidenziato nelle denunce con i 
codici “L432” e “L433”, si istituisce nell’ambito della Gestione degli 
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, 
evidenza contabile GAW – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre 
agevolazioni contributive, il nuovo conto:
GAW32137 – Incentivo ai datori di lavoro
 che, nel corso del 2013, assumono a tempo determinato o indeterminato, 
anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nel
 dodici mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo 
connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di 
lavoro, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 
2013.
Gli importi dei benefici eventualmente 
restituiti dai datori di lavoro, poiché indebitamente conguagliati ed 
evidenziati nel flusso UniEmens con il codice “M302”, dovranno essere 
imputati al conto GAW24137, anch’esso di nuova istituzione.
Il conto GAW32137 sopra citato dovrà 
essere utilizzato, altresì, per l’imputazione contabile del beneficio in
 questione spettante ai datori di lavoro agricoli.
I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 3 si riportano le variazioni al piano dei conti.
Allegato N.2
Allegato N.3
fonte: INPS
 






 
 
 
 
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