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mercoledì 6 novembre 2013

MODELLO 730 INTEGRATIVO, LA SCADENZA…

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Lunedì 11 novembre è l’ultimo giorno utile per i Centri di Assistenza Fiscale e i professionisti abilitati per la consegna diretta al dipendente o pensionato del modello 730 integrativo e del prospetto di liquidazione mod. 730/3 integrativo.

Per i soggetti suddetti, ai quali è stato consegnato il Mod. 730 integrativo entro il 25 ottobre 2013, devono effettuare la comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte, nonché consegnare ai dichiaranti copia della dichiarazione dei redditi e del prospetto di liquidazione delle imposte.

Gli stessi, devono inviare all’Agenzia delle Entrate in modalità telematiche delle dichiarazioni Mod. 730/2013 integrativi. La tardiva od omessa trasmissione comporta l'applicazione, a carico dei Centri o dei professionisti abilitati, della sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164.

I Caf e i professionisti abilitati ai quali è stato consegnato il Mod. 730 integrativo entro il 25 ottobre 2013, devono effettuare la comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte, nonché consegnare ai dichiaranti copia della dichiarazione dei redditi e del prospetto di liquidazione delle imposte.

La dichiarazione integrativa doveva essere presentata ai professionisti abilitati entro il 25/10/2013, precisamente si deve far riferimento a tre codici diversi in base alle situazioni che si sono presentata:

Codice 1:    se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito ovvero un'impostapari a quella determinata con il mod. 730 originario;

Codice 2:    quando per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria, il sostituto non è stato correttamente identificato;

Codice 3:    qualora l'integrazione riguardi errori od omissioni la cui correzione comporti un maggior rimborso, un minor debito o non influisca sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, ma il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d'imposta o da un altro CAF/professionista abilitato, per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio.

I compiti del Caf o del professionista abilitato:

  1.  Elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale nell'apposita    casella "integrativo" deve essere  
  2.  Rilascia la ricevuta, attestante l'avvenuta presentazione.
  3. indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all'assistito.
  4. Comunicazione del modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre;
  5.  Trasmette all'Amministrazione Finanziaria per via telematica, (entro lunedì undici novembre) i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2013.

Con la presentazione di una dichiarazione integrativa non viene meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

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