Con provvedimento n. 2013/94908 del 2 agosto 2013 l'Agenzia delle Entrate ha rivisto completamente le modalità di effettuazione della comunicazione prevista dall'articolo 21 del D.L. 78/2010.
La disposizione dell’articolo 21, ha facilitato l’adempimento prescrivendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura occorre comunicare, per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo.
Cosi opera il Decreto semplificazioni fiscali:
- le operazioni attive e passive per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura dovranno essere comunicate tutte, quale che sia l'importo, in forma cumulativa su base annua per ciascun cliente o fornitore;
- le sole operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, dovranno essere invece comunicate solo se di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva.
I MODELLI
Per le operazioni effettuate tra soggetti passivi iva verrà utilizzato il modello B2B, mentre per le operazioni effettuate tra committenti /acquirenti privati si utilizzerà il modello B2C.
La soglia (3.600 euro) resta in vigore per le operazioni effettuate senza obbligo di emissione della fattura e ciò al fine di evitare che il dettagliante o l'albergo o il ristorante debbano identificare tutti i clienti che entrano nell'esercizio commerciale.
il 10 ottobre 2013 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un nuovo modello di comunicazione polivalente. Il provvedimento prevede che per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura (operazioni cosiddette business to consumer), rimane ferma la comunicazione delle operazioni di importo non inferiore a tremilaseicento euro al lordo dell’IVA.
I quadri dedicati all’esposizione delle operazioni non documentate da fattura
sono, dunque:
- il quadro SA (forma aggregata);
- il quadro DF (forma analitica).
Il quadro SA accoglie i dati delle operazioni non documentate da fattura nel caso di opzione per la comunicazione in forma aggregata. Esso comprende:
- il codice fiscale o partita IVA della controparte;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l’importo complessivo delle operazioni.
Il quadro DF è riservato alla comunicazione delle operazioni di importo superiore a 3.600 euro, senza emissione di fattura, effettuate nei confronti di soggetti privati o comunque nei confronti di soggetti passivi iva che agiscono come privati. È composto dai seguenti campi:
- Codice fiscale;
- Data dell’operazione;
- Importo del documento.
SCADENZA:
- Il 12 Novembre 2013 per coloro che liquidano l' iva mensilmente;
- il 21 Novembre 2013 per coloro che liquidano l'iva trimestralmente;
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