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venerdì 15 novembre 2013

LA PRECEDENZA DEL D.LGS N.368/2001

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In questo articolo vogliamo ricordiamo il D.lgs n.368/2001, che regola il diritto di precedenza dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.
La disciplina del diritto di precedenza è stata recentemente toccata anche dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), stabilendo che il datore di lavoro deve ottemperare ad alcuni obblighi derivanti da norme legali o contrattuali per poter fruire degli incentivi scaturenti dalle assunzioni.
Il decreto legislativo in questione, si sofferma su tale aspetto evidenziando i diritti dei lavoratori che hanno prestato lavoro per un periodo minimo di 6 mesi, con un contratto a tempo determinato. I fatti: “Il lavoratore che, nell'ese/cuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.
Questo diritto vale anche per i lavoratori stagionali, “Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali”.
Il lavoratore deve manifestare la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il diritto di precedenza, connotata dalla palese volontà espressa dal lavoratore entro 6 mesi dall’ultimo contratto determinato, riguarda:

  1. nel primo caso, alle assunzione a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto;

2. per i lavoratori stagionali, il diritto di precedenza è relativo alle medesime attività stagionali nel limite    massimo di un anno dalla cessazione del rapporto che ha generato il diritto di precedenza stesso.

Si ricorda che il lavoratore deve attivarsi a manifestare l’interesse nei termini richiamati. A questo punto si capisce che il diritto di precedenza è una facoltà.
L’inps da parte sua, consiglia al datore di lavoro di interrogare il lavoratore al termine del periodo determinato, in modo da ottenere l’interesse per sfruttare o meno il diritto di precedenza. E’ importante allinearsi a tale circostanza perché l’INPS potrà disconoscere le stesse in capo a un datore di lavoro solamente nel caso in cui abbia prova che un lavoratore con cui il datore di lavoro abbia avuto precedentemente un rapporto a tempo determinato ormai cessato abbia manifestato il proprio interesse a sfruttare il diritto di precedenza nei tempi e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 368/2001.
Non potrà invece disconoscere le agevolazioni, nel momento in cui il datore di lavoro, nei confronti dell’ex lavoratore, si è dimostrato attivo e propositivo.

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