L’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 33/E dell’8/11/2013, spiega l’esatta contabilizzazione dell’accantonamento scaturito dall’indennità suppletiva alla clientela.
L’articolo 105 del TUIR consente, oltre alla deduzione dal reddito degli accantonamenti ai fondi per TFR , anche la possibilità di operare accantonamenti alle indennità per cessazione del RAPPORTO DI AGENZIA, la cui disciplina civilistica è rinvenuta nell’art. 1751 del c.c., quest’ultimo, distingue il periodo ante e post 01/01/1993.
Fino al 31/12/1992, il codice civile disponeva che “All’atto dello scioglimento del
contratto a tempo indeterminato, il proponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità”.
E disponeva tre diversa indennità (di risoluzione del rapporto, suppletiva alla clientela e meritocratica). Però l’indennità suppletiva alla clientela si disponeva soltanto se verificavano determinate condizioni, ossia, il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente o rappresentante. L’imponibile è dato dall’ammontare delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell’agente o rappresentante.
Per i periodi successivi al 01/01/1993, formulazione ancora attuale, gli agenti vedono tutelati i loro diritti, da un contratto di agenzia ad hoc, senza più rinviare, in caso di licenziamento, al contratto collettivo di categoria.
“All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
- l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
- quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente.
- quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente.
- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente”.
Quindi, al già richiamato articolo 105 TUIR, gli accantonamenti per indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, sono deducibili.
Nelle varie sentenze la Suprema Corte ha affermato che la deducibilità degli accantonamenti non può più essere negata in relazione “al carattere aleatorio dell’indennità”; né appare possibile fondare l’indeducibilità sull’insussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità fissati dall’art. 109 TUIR.
IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:
L’Agenzia delle Entrate, in merito, invita le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti e concernenti la materia in esame. In quanto l’ADE, fa una netta distinzione temporale.
Prima del 01/01/1993, l’indennità suppletiva di clientela, costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo meramente eventuale sia nell’an che nel quantum e, come tale, non deducibile, per competenza, dal reddito d’impresa, manifestando, invece, la qualità di componente negativo deducibile solo nell’esercizio in cui venga concretamente corrisposta.
Diversamente, gli accantonamenti per l’indennità suppletiva di clientela, dovuta in applicazione della norma recata dall’art 1751 in vigore dal 1° gennaio 1993, devono ritenersi deducibili dal reddito di impresa della casa mandante, in quanto detta indennità è compresa tra le “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia”, cui fa riferimento l’art. 17, primo comma, lettera d) del Tuir.
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