Il D.L. 63/2013 prevede che il beneficio si esplica in una detrazione pari al 50% delle spese documentate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (secondo il disegno di legge di stabilità per il 2014 la detrazione dovrebbe essere prorogata fino al 31.12.2014) per l'acquisto di mobili, fino a un esborso massimo di 10.000 euro, e va divisa in dieci rate annuali. Quindi, lo sconto, può arrivare fino a 500 euro, con uno sconto massimo di 5.000 euro nel decennio.
La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è subordinata al sostenimento di spese per le quali è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis Tuir.Come chiarito dalla Circolare 18 settembre 2013 n. 29, l’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali, comunque, non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro – quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.
Il citato articolo 16 – bis permette di fruire della detrazione:
- per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 1, lett. C);
- nei casi di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie (comma 3).
Si noti che diversamente l’analoga agevolazione operante nel 2009 era “ancorata” alla disciplina della detrazione Irpef del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio di conseguenza tale agevolazione era collegata soltanto agli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali relativi a:
-manutenzione straordinaria (art. 31 lett. B Legge n. 457/1978);
-restauro/risanamento conservativo (art. 31 lett. C Legge 457/1978);
-ristrutturazione edilizia (art. 31 lett. D Legge 457/1978).
In sostanza per l’Amministrazione Finanziaria la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per i mobili e gli elettrodomestici ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
G.C.
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