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mercoledì 30 ottobre 2013

Contratti a termine e gli intervalli di Riassunzione

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A seguito delle modifiche introdotte con la conversione in L. n. 99/2013 del D.L. n. 76/2013, prima di riassumere a tempo determinato, il datore di lavoro deve rispettare un periodo di pausa così regolato:

  •  10 giorni (prima erano 60gg), se il contratto appena cessato ha avuto durata fino a 6 mesi;
  •  20 giorni (prima erano 90gg), se il contratto appena cessato ha avuto durata superiore a 6 mesi.

Qualora si violino tali intervalli minimi, la sanzione sarà la trasformazione del
rapporto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In precedenza, la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) disponeva il divieto di riassunzione prima di:
  •  60 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi;
  • 90 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi.

il Ministero del Lavoro si è posto il problema in merito alla disciplina delle pause intermedie introdotte con il D.L. n. 76/2013; e in particolare, quello di stabilire se, in caso di effettivo intervento da parte della contrattazione collettiva che avesse ridotto a 20 e 30 giorni tali pause, le
nuove disposizioni normative che fissano tali pause, riducendole ulteriormente in via generale (ossia senza necessità di alcun intervento delle parti sociali) a 10 e 20 giorni, potessero trovare automatica applicazione.

Differente è il discorso per gli accordi in materia, anche aziendali, che siano stati o che saranno stipulati a partire dal 28 giugno 2013. Infatti, in tal caso i medesimi accordi collettivi possono prevedere sia la riduzione di tali intervalli minimi (per esempio portandoli a 2 e 4 giorni) sia il loro totale azzeramento.

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