Ads 468x60px

Visualizzazione post con etichetta IMPRESE. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta IMPRESE. Mostra tutti i post

lunedì 19 maggio 2014

PMI CAMPANE: ACCESSO AL CREDITO bando prorogato fino a Settembre 2014

La Regione Campania, ha destinato circa 80 meuro per supportare lo sviluppo delle PMI campane
attraverso il Fondo Jeremie. Con tali risorse si intende favorire l’accesso al credito per le piccole, medie e micro imprese, nell’ottica di politiche di sviluppo di ampio respiro che pongono in primo piano l’asse innovazione impresa con il ricorso a nuovi strumenti di ingegneria finanziaria. Jeremie è promosso dalla Regione Campania con il Fondo Europeo per gli investimenti (FEI) ed è cofinanziato nell’ambito dell’Asse 2 del Programma Operativo Regionale FESR 2007‐2013 (Obiettivo Operativo 2.4 “Credito e Finanza Innovativa”) nel quadro della "Risorse europee congiunte per le micro, piccole e medie imprese – JEREMIE ‐ Iniziativa”.


CLICCA QUI PER SCARICARE LA SCHEDA

AGEVOLAZIONI AL TERZO SETTORE
La Regione ha destinato 9,3 milioni di euro per supportare lo sviluppo delle PMI campane del terzo settore attraverso Jeremie Campania. Lo strumento è promosso in sinergia con il Fondo Europeo per gli investimenti (FEI) ed è cofinanziato nell’ambito del POR FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) della Campania 2007-2013.
L’erogazione di finanziamenti alle PMI del terzo settore (Imprese Sociali, imprenditori autonomi, Cooperative Sociali, ecc), start-up o esistenti, ha l’obiettivo di fornire prestiti (con un ammontare massimo di 100.000 €) per il miglioramento sociale e l’inclusione sociale.
L’iniziativa intende promuovere e sostenere attività imprenditoriali volte all’inclusione di persone che hanno difficoltà ad accedere al credito tradizionale (disoccupati, immigrati, donne, ad esempio) al fine di favorirne l’imprenditorialità, l’auto-impiego e il lavoro autonomo.
CLICCA QUI PER SCARICARE LA SCHEDA

 

giovedì 15 maggio 2014

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.

La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese.
Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia, pertanto, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.
Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo Centrale in assenza della presentazione di garanzie reali.

Per maggiori informazioni
Sito del Fondo di Garanzia
Sezione per le imprese femminili
Approfondimenti
Normativa sul Fondo di Garanzia
Notizie sul Fondo di Garanzia
Guida "Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese e consorzi"


fonte: mise

mercoledì 16 aprile 2014

START UP D'IMPRESA: BANDO DA 30 MILIONI DI EURO


Sul BURC del 14 aprile 2014 è stato pubblicato il Bando per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del Fondo rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane.
Il Bando intende favorire la nascita di nuove imprese sul territorio campano, formate in prevalenza da giovani under 35 e donne, mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato da restituire in 7 anni con un periodo di differimento di 24 mesi.
Sono ammissibili tutte le imprese che operino o che prevedano di operare nei settori definiti dai codici Ateco 2007 eccetto le limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea.
Il Bando ha una dotazione di 30 milioni di euro e finanzia programmi di investimento di importo compreso tra un minimo di € 25.000,00 e un massimo di € 250.000,00 a copertura del 100% del programma di investimenti ammissibile.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 29 maggio 2014 e fino al 30/09/2014, attraverso lo sportello telematico accessibile ai seguenti indirizzi www.sviluppocampania.it; www.porfesr.regione.campania.it, www.economia.campania.it
E’ possibile registrarsi sui siti indicati dal 29 aprile 2014 e compilare le domande dal 14 maggio 2014.
Per registrarsi clicca qui.
 

Download


fonte : Sviluppocampania

venerdì 21 marzo 2014

FONDO DI GARANZIA, OPERATIVE LE NUOVE DISPOSIZIONI

   


 
 Da lunedì 10 marzo 2014  sono entrate in vigore le nuove disposizioni operative del Fondo di garanzia perwww.fondidigaranzia.it.

Tra le novità introdotte, l'amplimaento della platea delle imprese potenziali beneficiarie della garanzia e l'estensione degli interventi del Fondo ai professionisti e agli studi professionali.
Le piccole e medie imprese integrate dal decreto ministeriale 27 dicembre 2013 ed è stata attivata la nuova piattaforma informatica nel sito internet istituzionale

Per maggiori informazioni

lunedì 24 febbraio 2014

BANDO ISI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, SCADENZA AL 28/04/2014.

mercoledì 12 febbraio 2014

MEDIAZIONE TRIBUTARIA ALLA LUCE DELLA NUOVA LEGGE DI STABILITA’ 2014



L’articolo 1, comma 611, lett. a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha apportato significative modifiche alla disciplina della c.d. mediazione tributaria di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In particolare, per effetto di tali modifiche:
· la presentazione del reclamo (di seguito istanza di mediazione o, semplicemente, istanza) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;
· la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte;
· si applicano “le disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;
· la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.

L’articolo 1, comma 611, lett. b), della legge n. 147 del 2013, prevede che “Le modifiche … si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge”, ossia dal 2 marzo 2014. Si ricorda infine che l’istituto della mediazione tributaria non si applica alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali, alla data del 31 marzo  Più precisamente rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario della stessa. Nel caso di atto notificato a mezzo posta anteriormente al 2 marzo 2014, ma ricevuto dal contribuente a decorrere da tale data, si applicano le nuove norme sulla mediazione.

Nel 2012, era già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso. L’articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013, ha sostituito il comma 2 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 con il seguente: “La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione”.
La presentazione dell’istanza non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma rileva come condizione di procedibilità dello stesso.
Ciò significa che solo dopo il compimento di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio3 decorrono i termini previsti per il compimento degli atti processuali (deposito del ricorso, delle controdeduzioni, di memorie e documenti, ecc.) e per l’adozione dei provvedimenti giudiziali, posto che, come si afferma al comma 9 dell’articolo 17-bis, a partire da tale data “il reclamo produce gli effetti del ricorso”.
A seguito di presentazione dell’istanza, si attiva dunque il procedimento di mediazione che deve essere concluso entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte dell’Ufficio.
accoglimento totale o formalizzato un accordo di mediazione, decorso il predetto termine, l’istanza produce gli effetti del ricorso e il contribuente, se intende costituirsi, deve farlo nei successivi 30 giorni.
Il ricorso depositato dal contribuente in Commissione tributaria prima del decorso del predetto termine di 90 giorni è improcedibile.
Se il Giudice fissa l’udienza per una data antecedente al termine di cui all’articolo 17-bis (90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio dell’Ufficio + 30 giorni per l’invio dell’avviso di trattazione), l’Ufficio, prima dell’udienza, si costituisce in giudizio, eccepisce l’improcedibilità del ricorso e chiede il rinvio dell’udienza, in applicazione del combinato disposto degli articoli 17-bis, 30 e 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992, al fine di consentire il corretto e tempestivo esercizio del diritto di difesa.
Qualora il Giudice non accolga l’eccezione di improcedibilità e da ciò derivi un ostacolo alla difesa dell’Ufficio, la sentenza emessa all’esito del giudizio può essere impugnata anche per violazione dell’articolo 17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992.

I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
L’articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013, ha inserito al comma 8 dell’articolo 17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992 il seguente periodo “L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi”.
Con circolare n. 9/E del 2012, al punto 1.4, era già stato chiarito che “La mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, in quanto la loro base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
Si tratta, in particolare, dei casi in cui la mediazione riguardi avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni.
“In tal caso, il valore della lite va, ovviamente, determinato al netto dei contributi accertati.
“L’atto di mediazione deve quindi indicare anche i contributi ricalcolati sulla base del reddito imponibile determinato nell’atto stesso”.
Il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali rileva ai fini del perfezionamento della mediazione e va effettuato tramite modello F24 con le seguenti causali contributo da inserire nella sezione INPS:
· APMF per la gestione artigiani;
· CPMF per la gestione commercianti;
· LPMF per la gestione separata liberi professionisti.
In caso di pagamento rateale, anche i contributi sono rateizzati e le singole rate versate tramite modello F24 con le causali indicate.
Il novellato comma 8 dell’articolo 17-bis prevede inoltre, similmente a quanto previsto per l’accertamento con adesione7, che sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali a seguito di mediazione non si applicano sanzioni e interessi.

Per un maggiore approfondimento:
CIRCOLAREAGENZIA DELLE ENTRATE

venerdì 17 gennaio 2014

INVESTIMENTI INNOVATIVI NELLE REGIONI DI CONVERGENZA ("Macchinari")


  
L’intervento varato nell’ambito del Piano di Azione Coesione, è volto a rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nelle aree delle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).


Programmi ammissibili

I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, ossia l’acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali tecnologicamente avanzate in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di:
  • riduzione dei costi
  • aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi
  • aumento della capacità produttiva
  • introduzione di nuovi prodotti e/o servizi
  • riduzione dell’impatto ambientale
  • miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.


Risorse

Il decreto ministeriale 29 luglio 2013 di adozione dell’intervento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2013, prevede una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro, di cui il 60% è riservato alle piccole e medie imprese.


Termini per la presentazione delle domande

In data 20 novembre 2013 è stato firmato il decreto del Direttore generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico con il quale vengono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni, previste dal decreto ministeriale del 29 luglio 2013. Lo stesso provvedimento contiene, inoltre, dei chiarimenti in merito alle modalità di istruttoria delle domande e ai successivi adempimenti a carico delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2013.

La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata, firmate digitalmente, devono essere presentate, pena l’invalidità, a partire dalle ore 10.00 del 27 febbraio 2014, attraverso un’apposita procedura informatica che sarà accessibile dalla sezione “Investimenti innovativi nelle Regioni Convergenza” del sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it.

Le imprese possono iniziare la fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a partire dal 13 febbraio 2014.

La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali e comunicata nel sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LE INFORMAZIONI SALIENTI:


FORMA RIMBORSABILE
La forma delle agevolazioni concedibili, di cui all’art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 29 luglio 2013, è rappresentata da una sovvenzione rimborsabile per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 75% del programma d’investimento. La percentuale da rimborsare è fissata in base alla dimensione dell’impresa beneficiaria ossia, come previsto dal comma 2 del suddetto articolo, dal 70% della sovvenzione per le imprese di piccola dimensione, dall’80% per le imprese di media dimensione e dal 90% per le imprese di grande dimensione. La parte della sovvenzione da rimborsare, verrà restituita, secondo un piano di ammortamento, senza interessi, con rate semestrali a scadenza fissa, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in un arco temporale di massimo 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo della sovvenzione stessa.


AMBITO TERRITORIALE
 ai sensi dell’art. 5, comma 6, lettera b), i programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito di un’unità produttiva ubicata nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia (aree dell’Obiettivo Convergenza UE). Le Regioni Abruzzo, Basilicata e Sardegna non rientrano nelle Regioni dell’obiettivo convergenza.

Anche le società di servizi:
Come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 29 luglio 2013, possono accedere alle agevolazioni le imprese di servizi, purché costituite sotto forma di società e nei limiti dei programmi d’investimento ammissibili in base a quanto disposto nell’allegato, lettera B al predetto decreto.
NO le aziende di trasformazione agricola e di costruzioni. Si le imprese di trasporto.

CHI E COSA
L'IVA può essere ricompresa tra le spese ammissibili?
Le spese ammissibili, ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 29 luglio 2013, devono essere considerate al netto dell’IVA. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è, pertanto, ammissibile alle agevolazioni.
L’acquisto di macchinari usati rientra tra le spese ammissibili?
No, l’acquisto di macchinari usati non rientra tra le spese ammissibili ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del decreto ministeriale 29 luglio 2013.


È possibile includere tra le spese ammissibili i costi di personale?
No, il costo del personale non rientra tra le spese ammissibili ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 29 luglio 2013.
La riqualificazione di un impianto produttivo attualmente in uso può essere oggetto di un programma d’investimento?
Ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale 29 luglio 2013, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni i programmi di investimento devono prevedere la realizzazione di una nuova unità produttiva ovvero l'ampliamento o la diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.
Un’ impresa avente sede legale in un ambito territoriale non rientrante tra quello eleggibile ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 29 luglio 2013, può presentare domanda di agevolazione per la realizzazione di un investimento attinente un’unità produttiva localizzata in una delle regioni ammesse?
Si, in base al disposto dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 29 luglio 2013 un programma d'investimento può riguardare anche la realizzazione di una nuova unità produttiva, purché la stessa sia ubicata in una delle regioni obiettivo convergenza.

Il minimo investimento indicato nel decreto è di € 200.000,00. Deve intendersi per singolo macchinario o in riferimento all’investimento complessivo (quindi anche più macchinari)?

I limiti di costo indicati nell’art. 5, comma 6, lettera c) del decreto ministeriale 29 luglio 2013, sia quello minimo che quello massimo, sono riferiti all’ammontare complessivo delle spese ammissibili previste del programma di investimento e non alle singole spese. In relazione alle singole spese è previsto solo il limite di 500,00 euro ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del predetto decreto.



Modifiche

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2013 sono state apportate modifiche in relazione alla procedura.


Allegati


Informazioni e contatti

Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali
Email: invest.innovativi@mise.gov.it
Alle richieste di chiarimenti pervenute sarà data risposta cumulativa con la lista di FAQ
Fonte : Mise
 

martedì 26 novembre 2013

servizio di traduzione dei contenuti informativi del Portale Integrazione

Acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in economia mediante RDO sul mercato elettronico della P.A. per l'affidamento del servizio di traduzione dei contenuti informativi del Portale Integrazione (CUP I59G13000560007 – CIG 5441608CF7).

Modello Manifestazione d'interesse

avviso







Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

lunedì 25 novembre 2013

ASTA ELETTRONICA PER ACQUISTARE CASA...

ALTERNATIVA SICURA E PERCORRIBILE PER RILANCIARE IL MERCATO E' QUELLA DELLE ASTE TELEMATICHE COME QUELLE GESTITE DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO A CUI L'INAIL HA AFFIDATO IL SUO PATRIMONIO IMMOBILIARE.

FERMO AMMINISTRATIVO - Trenta giorni di tempo per dimostrare che il bene è strumentale all’attività

Con l’approvazione del “Decreto del fare” la procedura di fermo ha inizio con la notifica di una comunicazione preventiva al contribuente debitore, in cui si invita lo stesso a pagare le somme dovute entro 30 giorni (e non più 20). Decorso poi inutilmente tale termine, l'agente della riscossione potrà procedere con l'apposizione delle ganasce fiscali. La misura restrittiva, tuttavia, non potrà essere applicata qualora il contribuente riesca a dimostrare che il veicolo passibile di fermo è strumentale alla sua attività professionale o imprenditoriale. In sostanza il contribuente dovrà recarsi presso lo sportello dell'agente della riscossione e dimostrare che il bene è strumentale alla sua attività professionale. Tale dimostrazione, in particolare, dovrà avvenire non solo con l'esibizione dei libri contabili, ma anche mediante l'indicazione delle effettive esigenze operative che il bene soddisfa. In ogni caso, l'adozione del fermo è inibita qualora il contribuente abbia ottenuto la rateazione delle somme iscritte a ruolo. A tal riguardo, la stessa Equitalia ha chiarito che il pagamento della prima rata del piano di differimento comporta la revoca del fermo di beni mobili registrati in precedenza adottato. Il fermo dei beni mobili registrati perde comunque efficacia nell'ipotesi in cui il contribuente abbia nel frattempo versato le somme o nell'ipotesi in cui il giudice tributario abbia annullato la cartella di pagamento, a prescindere dalla formazione del giudicato. In tal caso, il provvedimento dovrà essere immediatamente revocato a cura dello stesso agente della riscossione, anche su richiesta dell'interessato.

mercoledì 20 novembre 2013

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLE PMI

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLE PMI.

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLE PMI

http://www.youtube.com/watch?v=lIIdixowmdk

Creare sportelli che possano essere dei punti di ascolto per gli imprenditori in difficoltà è una prospettiva progettuale da sviluppare in maniera concreta quanto prima.